Criterio della soccombenza: non è frazionabile a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.7.2014, n. 16403]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo Ottobre 9, 2023 G ..........

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