Credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi: da quando può essere esercitata l’azione di restituzione dinanzi al giudice tributario?

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2). Ciò posto, va ribadito che il diritto del contribuente alla restituzione può essere esercitato ..........

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