Costituzione in giudizio del convenuto solo per eccepire la nullità della notificazione: sanatoria efficacia retroattiva

Va condivisa la tesi secondo cui il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.3.2016, n. 5333 CondividiPost correlati:Vizio della citazione e sanatoria per effetto della costituzione del convenuto nel ..........

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