Costituzione di fondo patrimoniale, revocatoria, scientia damni, prova tramite presunzioni

Va confermato che nel caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13343]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Domanda revocatoria, scientia decoctionis, prova presuntiva Gennaio 31, 2 ..........

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