Copia fotostatica non autenticata e riconoscimento

La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.   Tribunale di Roma, Sez. XVII, sentenza del 2.11.2018 CondividiPost correlati:Il titolo esecutivo in caso di atto pubblico notarile (o scrittura privata autenticata) su credito non ancora attuale e certo Marzo 22, 2022 Diritti di copia - Quesito relativo al pagamento dei diritti di copia e alla riproduzione fotografica di documenti cartacei processuali Gennaio 25, 2024 Interruzione della pres ..........

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