Convenuto o chiamato in causa che intenda proporre una propria domanda: onere di chiedere il differimento dell’udienza

La parte convenuta o chiamata in causa che intenda proporre una propria domanda nei confronti di altra parte già presente nel processo deve adempiere, a pena di decadenza, all’onere, posto dall’art. 418 c.p.c. di chiedere il differimento dell’udienza, onde consentire alla controparte l’esercizio del diritto a difesa nella forma prevista allo scopo dal rito (seppure nel solo caso di riconvenzionale).   Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, sentenza del 25.10.2017 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo: quando il convenuto opposto può proporre una domanda nuova? Maggio 13, 2022 Sentenza che accoglie sia la domanda principale sia quella di ga ..........

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