Contumacia e rinnovazione: nel processo amministrativo non si applica l’art. 291 c.p.c.

La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della regola processuale civilistica di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile la quale, dunque, non è espressiva di un principio generale del processo. E, invero, nel giudizio amministrativo – caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia – vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessa ..........

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