Consulente tecnico d’ufficio, compenso: le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo

Qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.11.2015, n. 23133 CondividiPost correlati:Consulente tecnico, richiesta di utilizzo nei procedimenti di istruzione preventiva ai f ..........

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