Condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3: non richiede la domanda di parte né la prova del danno e presuppone quanto meno la colpa grave

Quanto ai presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, va osservato che, a differenza di quella comminabile ai sensi del medesimo art. 96 c.p.c., comma 1, essa non richiede la domanda di parte né la prova del danno e, sul piano soggettivo, presuppone pur sempre, benchè implicitamente, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la quale è senz’altro ravvisabile allorchè vengano riproposte tesi ed argomentazioni già ripetutamente ritenute infondate con doppia conforme di rigetto in sede di merito, nonchè nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, i motivi del ricorso per cassazione attengano a profili di fatto e tendano inammissibilmente a suscitare, i ..........

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