Condanna all’adempimento di più soggetti in via solidale, impugnazione, litisconsorzio

La circostanza che una domanda di condanna all’adempimento di un’obbligazione, nella specie risarcitoria, venga accolta nei confronti di più soggetti in via solidale, non giustifica affatto di per sè che il processo, il quale in primo grado, come evidenzia la disciplina di cui all’art. 1306 c.c., ha avuto natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale (ove sotto qualche profilo sia stato soccombente, come, ad esempio, nel quantum, siccome sarebbe avvenuto nella specie), sia che impugni alcuno dei condannati in solido. L’inscindibilità ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi