Competenza, foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni, interpretazione del nuovo art. 26-bis comma 1 c.p.c.

L’art. 26-bis c.p.c., comma 1, quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni di cui dell’art. 413 c.p.c., comma 5, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso comma 1 con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo fra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella della L. n. 720 del 1984, art. 1-bis, il significato del rinvio a tale norma si deve inte ..........

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