Competenza, foro del consumatore: rileva la conclusione del contratto o la proposizione della domanda?

In tema di controversie tra consumatore e professionista, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della ..........

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