Compenso dell’avvocato che ha difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori

Va confermato il principio secondo il quale il compenso dovuto all’avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domanda oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.12.2016, n. 26614 CondividiPost correlati:Compenso avvocato, mancato spontaneo pagamento da parte del cliente: l’avvoca ..........

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