Compensi avvocato per attività giudiziale civile, decreto ingiuntivo: con quale atto va proposta l’opposizione del cliente per contestare anche il fondamento della pretesa?

Anche nell’attuale disciplina il rito sommario collegiale non può essere applicato alle controversie estese anche all’an della pretesa dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili, e ciò deve essere affermato sia per l’ipotesi in cui la domanda sia stata formulata dal professionista con un ricorso ex art. 28 , l. 794/1942 sia per il caso in cui la domanda sia stata presentata con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.; conseguentemente, quando con l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di un avvocato per compensi per attività giudiziale civile, il cliente contesti anche il fondamento della pretesa, e non solo la misura del compenso, si verte in fattispecie che esula dalla previsione dell’art. 14, d.lgs. 150/2011, dal che discende che l’opposizione al decreto ingiuntivo dev’essere proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c.

Tribunale di Milano, ordinanza del 22.9.2016

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