Compensazione delle spese giudiziali in mancanza di soccombenza reciproca: è omessa motivazione se i “giusti motivi” non sono esplicitamente indicati nella motivazione

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entra in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata. Pertanto, è viziata da omessa motivazione la decisione circa la compensazione delle spese del giudizio qualora detta motivazione non sia presente nella sentenza nella quale, pur in mancanza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese risulti moti ..........

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