Cessazione della materia del contendere ed interesse

L’istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com’è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l’impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina – con la ragione del contendere – l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice – che integra, appunto, l’interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione ..........

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