Casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, tassatività

Va ribadito il principio secondo cui i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall’art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.2.2016, n. 1992 CondividiPost correlati:Sezioni Unite: appello con cui si deduce nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, rinnovazione d ..........

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