Carenza di potere rappresentativo relativa ad un minore, invito del giudice alla regolarizzazione della rappresentanza

Mentre nelle fasi di merito (per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall’art. 182 c.p.c., comma 2, e per quello d’appello in forza dell’estensione di tale norma in base all’art. 359 c.p.c.), la situazione di carenza di potere rappresentativo relativa ad un minore può e deve essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi alla regolarizzazione della rappresentanza, nel giudizio per cassazione la possibilità che la Corte di cassazione eserciti il detto potere deve escludersi. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.10.2016, n. 20016 CondividiPost correlati:Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolament ..........

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