Avviso di accetamento: il coobbligato può opporre un giudicato favorevole di altro coobligato.

Qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato che abbia impugnato autonomamente l’avviso di accertamento e l’avviso di liquidazione, finchè non si è formato il giudicato sul ricorso, opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 25.6.2014, n. 14434]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Obbligazione solidale: ..........

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