Assenza del p.m. all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando: è nullità insanabile

L’intervento del pubblico ministero all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce – in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell’interdicendo o dell’inabilitando, con possibile incidenza sullo “status” della persona e sui suoi diritti fondamentali – un atto dovuto per l’ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell’ ..........

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