Assegno di divorzio: per l’orientamento tradizionale si deve tener conto del tenore di vita

A seguito della disciplina introdotta dall’ art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell’ art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell’altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all’an ed al quantum. Il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell’assegno – che ha carattere esclusivamente assistenziale – deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l’influenza sulla misura dell’assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell’incidenza negativa di uno o più di essi.

Se l’assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal coniuge richiedente al patrimoniuo dell’altro, senza alcun riferimento all’inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente (nel senso suddetto), l’assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto.

 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.11.1990, n. 11490

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