Arbitrato, impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito: vale la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato

In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.   Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 9.5.2016, n. 9284 CondividiPost correlati:Arbitrato, lodo, impugnazione, poteri della Cassazione Febbrai ..........

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