Appello notificato non presso il procuratore costituito in primo grado, ma presso il domiciliatario: inammissibilità?

 È corretta la decisione della Corte d’Appello che ha dichiarato ammissibile l’appello, ancorché l’atto di gravame sia stato notificato non presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, ma presso il domiciliatario, avendo ritenuto nulla – e perciò sanabile con la costituzione in giudizio dell’appellato – e non inesistente la notificazione così effettuata.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.3.2018, n. 7804 CondividiPost correlati:Valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario del contribuente, rimasto contumace in grado di appello Febbrai ..........

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