Appello, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado possono ritenersi implicitamente riproposte?

È pur vero che la presunzione di rinunzia prevista dall’art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ma tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c. [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.2.2015, n. 2255]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:C ..........

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