Appello, indispensabilità dei nuovi mezzi di prova: deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata

L’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve dunque apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicchè, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebber ..........

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