Appello incidentale, omessa notifica, improcedibilità

Va confermato che secondo l’art. 436 c.p.c. l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.3.2017, n. 7428 CondividiPost correlati:Omessa attestazione di conformità della sentenza di primo grado, improcedibilità dell’appello o mera irregolarità? Novembre 21, 2023 ..........

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