Appello filtrato: la decisione di ammissibilità dell’appello non è sindacabile, né impugnabile

Posto che l’art. 348-bis c.p.c. ha previsto l’inammissibilità all’appello per i casi in cui l’impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, va affermato che la ritenuta “non inammissibilità”, che dunque abbia comportato la regolare trattazione nel merito dell’appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell’appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile; parimenti, ove sottoposta al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, il motivo si palesa inammissibile. Nessuna tutela, dunque, il legislatore ha predisposto per la parte che lamenti la manc ..........

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