Disconoscimento di una scrittura privata e della conformità di una copia all’originale
Con riferimento al disconoscimento di una scrittura privata (art. 214 c.p.c.), l’onere della contestazione va assolto
Con riferimento al disconoscimento di una scrittura privata (art. 214 c.p.c.), l’onere della contestazione va assolto
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al
La Corte enuncia nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto
In definitiva, questo è il principio di diritto: In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica,
L’art. 214 c.p.c. al primo comma statuisce che il soggetto gravato dall’onere del disconoscimento è colui contro
Qualora l’opponente abbia contestato la riferibilità a sé del contratto versato in atti dall’opposto, disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte, ai sensi dell’art. 214 c.p.c.,
Ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., pur non occorrendo, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un’impugnazione
La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un’impugnazione
Ove il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne